6 lug 2009

Innovazione di prodotto ed applicazione ricerca – a sportello da Febbraio 2009

La regione Lombardia ha attivato una misura di ingegneria finanziaria e si propone di supportare la competitività del sistema imprenditoriale lombardo stimolando le capacità competitive delle micro, piccole e medie imprese migliorando, da un lato, le condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario connesso alle singole operazioni creditizie e, dall’altro lato, migliorando le condizioni di costo del mercato del credito. L’obiettivo è quello di incentivare investimenti finalizzati all’innovazione di prodotto, all’innovazione di processo ed all’applicazione industriale di risultati della ricerca.
La misura si compone delle seguenti sottomisure:
- Sottomisura 1. “Innovazione di prodotto e di processo”;
- Sottomisura 2. “Applicazione industriale di risultati della ricerca”.

Le agevolazioni sono riservate a micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero di cui alle classi C10 a C33 della classificazione ISTAT ATECO 2007.
Alle agevolazioni previste per la Sottomisura 1.“Innovazione di processo e di prodotto” possono accedere inoltre le PMI operanti nel settore dei servizi alle imprese di cui alle classi:
- 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- 63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici;
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo.

I progetti e le attività indicati devono essere realizzati dalle imprese destinatarie dell’agevolazione nell’ambito di sedi operative localizzate sul territorio della Regione Lombardia.



Sottomisura 1. “Innovazione di prodotto e di processo”: progetti e attività ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione di progetti che comportino attività:
- di ricerca industriale;
- di sviluppo sperimentale.

I progetti, purché articolati in interventi organici e funzionali, possono comprendere una o entrambe le tipologie di attività sopra indicate.

Sono ammissibili le spese ritenute pertinenti al progetto proposto, strettamente connesse alla sua realizzazione, di seguito elencate:
a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 50% del costo ammissibile dell’intero progetto;
b) consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all’attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio;
c) i costi di ammortamento relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
d) materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (max 10% del costo ammissibile dell’intero progetto);
e) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

Sottomisura 2 “Applicazione industriale di risultati della ricerca”: progetti e attività ammissibili
realizzazione di progetti di investimento connessi alla applicazione industriale di risultati della ricerca, sviluppata dall’impresa internamente e/o commissionata all’esterno ad Università e Centri di ricerca o mediante acquisizione di know-how, per la realizzazione di nuovi prodotti o lo sviluppo di nuovi processi produttivi finalizzati all’industrializzazione degli stessi.
Sono ammissibili le spese relative a:
a) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, destinati alla realizzazione del nuovo processo produttivo (fino al 30% del costo ammissibile dell’intero progetto);
b) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature – nuovi di fabbrica – destinati alla nuova linea produttiva; modificazione di macchinari e impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
c) acquisizione di consulenze tecniche esterne utilizzate nelle fasi di industrializzazione del prototipo/processo, sperimentazione e collaudi anche presso clienti finali;
d) Acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di know how o di conoscenze tecniche non brevettate.

I progetti di entrambe le sottomisure ammessi all’agevolazione devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi dalla data di invio della domanda.
Il costo ammissibile di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né superiore ad € 2.000.000,00.
L’intervento finanziario agevolativo non potrà superare il 70 % della spesa ammissibile del progetto di investimento complessivo e sarà concesso nelle seguenti forme tecniche, alternative:
a) co-finanziamento a medio termine: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l’utilizzo di mezzi finanziari propri e del Fondo;
b) prestito partecipativo: finanziamento erogato dalla banca convenzionata con l’ utilizzo di mezzi finanziari propri e del Fondo.

La durata degli interventi finanziari è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse del Fondo è fisso e pari allo 0,5%. Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse bancarie è definito nell’ambito del rapporto convenzionale tra Gestore e Istituti bancari.

Il beneficio per ciascuna impresa non può superare in nessun caso il limite massimo delle agevolazioni definite in ESL dall’UE.
Per la Sottomisura 1 “Innovazione di prodotto e di processo”, l’intensità di aiuto non può superare:
a) per la ricerca industriale, il 70 % per le piccole imprese e il 60% per le medie imprese;
b) per lo sviluppo sperimentale, il 45 % per le piccole imprese e il 35% per le medie imprese.

Per la Sottomisura 2 “Applicazione industriale di risultati della ricerca” l’intensità di aiuto non può superare:
a) il 20% per le piccole imprese;
b) il 10% per le medie imprese.

Per le spese di consulenza tecnica l’intensità di aiuto non può superare il 50% per tutti i beneficiari.

Gli strumenti, operativi da Febbraio 2009, sono gestiti con procedura a sportello. Alla data odierna risulta ancora una sufficiente capienza di fondi.
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