6 lug 2009

Incentivi all’internazionalizzazione – a sportello dal 02/04/09

Interventi finanziari a sostegno delle Piccole e Medie Imprese lombarde per la realizzazione, tramite investimento diretto o in Joint Venture con imprese estere, di nuovi insediamenti produttivi, centri di assistenza tecnica post-vendita o strutture logistiche permanenti all’estero.
Possono presentare domanda i soggetti in possesso, alla data di presentazione, dei seguenti requisiti:
a)qualifica dimensionale di piccola o media impresa (con esclusione delle micro imprese);
b)codice di attività manifatturiero ATECO 2007 lettera C, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
c)costituzione in forma di società di capitali;
d)sede operativa in Lombardia da almeno 2 anni;
e)minimo di 2 anni di operatività nel settore Manifatturiero (ATECO 2007 lettera C) alla data di presentazione della domanda
Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti d) ed e) che precedono farà fede quanto risultante nel Registro delle Imprese.

Sono escluse dagli interventi finanziari disciplinati dal presente provvedimento:
a)le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato;
b)le imprese costituite in forma di associazione (cooperative e consorzi);
c)le imprese “che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”, ai sensi del d.p.c.m. 23 maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”).



I programmi di investimento ammissibili agli interventi finanziari devono riguardare:
a.la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all’estero,
b.la realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti all’estero
c.la realizzazione di nuove strutture logistiche permanenti all’estero di transito e di distribuzione internazionale di prodotti,

Le iniziative possono essere realizzate in forma diretta (100% del capitale sociale detenuto da parte dell’impresa beneficiaria) o attraverso la costituzione di Joint Venture con imprese estere (almeno il 30% del capitale sociale deve essere detenuto dall’impresa beneficiaria).
Non è ammessa la realizzazione di Joint Venture tra imprese controllate e/o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
E’ esclusa l’ammissibilità di programmi di investimento che possano configurarsi quali aiuti all’esportazione.
I programmi di investimento non devono prevedere interventi di delocalizzazione, ossia quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale.
Non saranno ammessi programmi di investimento che presentino un totale di spese ritenute ammissibili inferiore a €.150.000,00.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda e devono concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell’intervento finanziario.

Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di investimenti detenuti in forma diretta sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a.Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili all’estero ad esclusione di terreni;
b.Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature destinati all’insediamento produttivo o al centro di assistenza tecnica post-vendita o alla struttura logistica permanente;
c.Oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e brevetti);
d.Acquisto sistemi gestionali integrati (massimo pari al 10% delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti), incluso l’installazione e il potenziamento di collegamenti telematici tra imprese;
e.Spese per il personale tecnico ed amministrativo dipendente dell’impresa beneficiaria utilizzato all’estero per la realizzazione del progetto (con esclusione dei soci non dipendenti), trasferte e viaggi del suddetto personale, (massimo pari al 10%).

Per i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di Joint Venture sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
-conferimento in denaro o in natura (macchinari, impianti e attrezzature) a titolo di capitale sociale della Joint Venture.

Non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni strumentali usati benché funzionali alla realizzazione dell’investimento.
Nel caso di conferimenti di beni in natura è ammesso il conferimento di beni usati dell’impresa beneficiaria purché la stessa si impegni ad avviare contestualmente un processo di ammodernamento e rinnovo degli impianti preesistenti che non comporti il depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Lombardia e sul territorio nazionale. Il valore dei beni conferiti dovrà essere indicato da perizia asseverata di professionista abilitato.
Saranno ammesse unicamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla conclusione del programma di investimento.
Sono ammissibili unicamente le spese sostenute, e debitamente quietanzate, direttamente dall’impresa beneficiaria (impresa con sede operativa in Lombardia).

Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del “de minimis”.L’intensità degli aiuti viene espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda e pari al 40% delle spese ammissibili del progetto presentato ed è così composta:
a)una quota a fondo perduto, fino al 40% dell’intervento finanziario complessivo, a titolo di contributo in conto capitale (di seguito “Contributo”);
b)una quota a rimborso, pari almeno al 60% dell’intervento finanziario, a titolo di finanziamento a tasso agevolato (di seguito “Finanziamento”).

La quota del Finanziamento sarà regolata dalle seguenti condizioni:
-Durata: fino a 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento;
-Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi;
-Tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,25% su base semestrale;
-Garanzie: fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare.


L’erogazione avviene in due tranches:
a)la prima a titolo di anticipazione (finanziamento);
b)la seconda a saldo (contributo).

L’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata dal Gestore successivamente all’emanazione del decreto di concessione dell’intervento finanziario ed a seguito di stipula del contratto di finanziamento col soggetto beneficiario e previa acquisizione delle garanzie.
L’erogazione del saldo (contributo), sarà effettuata ad avvenuta verifica della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute e regolarmente quietanzate.
Le domande saranno istruite con procedura valutativa a sportello. L’istruttoria è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo l’ordine cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e sino ad esaurimento delle risorse del Fondo.
Alla data di pubblicazione della presente scheda, risultano ancora risorse disponibili.
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