5 lug 2011

Garanzie agevolate per il credito all'agroindustria - 31-12-12

La Direzione Generale Agricoltura ha modificato lo strumento finanziario per favorire l’accesso al credito attraverso garanzie dirette e cogaranzie alle piccole e medie imprese e alle cooperative agricole, operanti sul territorio lombardo nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, finalizzato alla ristrutturazione del debito.
I finanziamenti possono essere concessi dalle banche per reintegro della liquidità e/o ristrutturazione del debito alle PMI che abbiano sostenuto investimenti nel territorio della Regione Lombardia nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2003 e la data di presentazione della domanda.
Il costo delle garanzie a carico del beneficiario è pari all'1% una tantum dell'importo garantito, di durata minio tre anni e massimo sette.
L’importo minimo del finanziamento è stabilito in € 200.000 ed il massimo in € 1.500.000 con una durata compresa tra i 3 e i 10 anni.
Più nello specifico, gli interventi ammessi per la richiesta del finanziamento rientrano nella categoria del reintegro della liquidità e/o ristrutturazione del debito a seguito di spese sostenute riguardanti:
- l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di immobili;
- l’acquisto di impianti e macchinari (comprese apparecchiature e strumentazioni informatiche);
- costi relativi all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale e sistemi di rintracciabilità;
- spese di progettazione delle voci di cui ai punti precedenti.
- l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
- la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali;
- la capitalizzazione di società cooperative (di cui all’art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96) finalizzata alla realizzazione degli investimenti sopra descritti;
- la realizzazione, da parte di società cooperative (di cui all’art. 10 del d. lgs. 18/05/01 n 228) e di Organizzazioni di Prodotto (riconosciute ai sensi del Reg. CE n 2200/96) di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi e di processi di certificazione della qualità (sono riconosciute le spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni)
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli definiti nell’allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca); i prodotti lavorati e commercializzati devono essere quelli dell’allegato 1 del Trattato sia “in entrata” che “in uscita”.
Le imprese devono trasformare e commercializzare materia prima che, per almeno il 60%, sia di provenienza extra-aziendale, condizione che non si applica alle cooperative agricole e alle Organizzazioni di Prodotto.
L’impresa deve presentare una relazione esauriente e dettagliata che dimostri che gli investimenti realizzati hanno generato effetti positivi per il settore primario, assicurando alle aziende agricole, fornitrici della materia prima, vantaggi economici adeguati e duraturi, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali.
Sono esenti da questo obbligo le società cooperative e le Organizzazioni di Prodotto, per le quali gli investimenti hanno ricadute certe e durature sulle aziende agricole in quanto socie che condividono il rischio d’impresa, e le altre imprese che abbiano ricevuto, per i medesimi investimenti, finanziamenti dalla DG Agricoltura della Regione Lombardia.
Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2012, salvo anticipato esaurimento dei fondi.
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